STATUTO
ART. 1 - È costituita
l'Associazione A.L.I.MA. "Associazione Ligure per
l'Insegnamento della Matematica" con sede in Genova
Via Dodecaneso n. 35 presso il Dipartimento di Matematica
dell'Università di Genova.
ART. 2 - L'Associazione
A.L.I.MA. Associazione Ligure per l'Insegnamento della
Matematica, che nel presente Statuto per brevità sarà
indicata con il nome di "Associazione", non ha
scopo di lucro.
Essa si prefigge le seguenti finalità
culturali da esercitarsi esclusivamente nel territorio
della Regione Liguria e precisamente: l'approfondimento
delle problematiche relative all'insegnamento della
matematica; l'aggiornamento professionale dei Docenti di
matematica, anche in collaborazione con istituzioni
scolastiche, enti locali e biblioteche ed altri enti e
associazioni sul territorio; la diffusione della cultura
matematica.
L'Associazione potrà svolgere
qualunque altra attività connessa ed affine a quelle
sopraelencate, nonchè compiere tutti gli atti e
concludere tutte le operazioni necessarie ed utili alla
realizzazione degli scopi prefissati e, comunque, sia
direttamente sia indirettamente attinenti ai medesimi.
L'Associazione non è costituita in
sezioni; tuttavia i soci che svolgono la propria attività
in una medesima area territoriale possono, previo
coordinamento con il Consiglio Direttivo, svolgere
attività in modo autonomo.
SOCI
ART. 3 - I soci si
dividono in due categorie:
a) soci individuali e b) soci
collettivi (ad esempio Scuole). Possono essere soci tutte
le persone o gli enti che intendano contribuire
concretamente alle finalità dell'Associazione.
ART. 4 - Gli aspiranti soci
dovranno presentare domanda di ammissione per iscritto
indirizzandola al Consiglio Direttivo dell'Associazione.
La domanda dei soci individuali dovrà
essere sottoscritta almeno da un socio presentatore.
Sulla domanda di ammissione deciderà
il Consiglio Direttivo.
ART. 5 - La qualità di socio
si perde per recesso, decadenza, esclusione o per causa di
morte.
Il socio che non adempia agli impegni
di versamento delle quote previste entro sei mesi
dall'iscrizione e, per gli anni successivi, dall'inizio
dell'anno solare, potrà essere considerato receduto, con
delibera del Consiglio Direttivo.
ART. 6 - Oltre che nei casi
previsti dalla Legge può recedere il socio che:
a) abbia perduto i requisiti per
l'ammissione;
b) che non si trovi più in grado di
partecipare al raggiungimento degli scopi
dell'Associazione.
Spetta al Consiglio Direttivo
constatare de ricorrano i motivi che, a norma di legge e
del presente Statuto, legittimino il recesso.
ART. 7 - La decadenza è
pronunciata dal Consiglio nei confronti dei soci
interdetti o inabilitati, e nei confronti di quelli che
vengono a trovarsi in una delle situazioni di
incompatibilità del precedente art. 6.
ART. 8 - L'esclusione del
socio può aver luogo per gravi inadempienze delle
obbligazioni che derivano dalla legge.
ART. 9 - Le deliberazioni
prese in materia di recesso, decadenza ed esclusione
debbono essere comunicate ai soci che ne sono l'oggetto
mediante raccomandata.
PATRIMONIO SOCIALE
ART. 10 - Il patrimonio
sociale è costituito:
- dalle quote sociali, annualmente
stabilite dal Consiglio Direttivo, da oblazioni di soci e
Privati, sovvenzioni, donazioni, sponsorizzazioni,
contributi ed introiti che a qualsiasi titolo dovessero
pervenire da Enti pubblici o privati;
- dal patrimonio immobiliare e
mobiliare dell'Associazione.
ART. 11 - Le quote annuali
dovranno essere versate per intero entro il 30 giugno di
ogni anno.
ART. 12 - L'esercizio sociale
va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
ART. 13 - Entro 4 mesi dalla
chiusura dell'esercizio annuale si terrà l'Assemblea
ordinaria dei soci per discutere il bilancio e le altre
pratiche iscritte all'ordine del giorno. In particolare
l'Assemblea dovrà deliberare la destinazione degli
eventuali fondi residui a disposizione.
ART. 14 - Nessun utile potrà
essere distribuito ai soci.
ART. 15 - Sono organi
dell'Associazione:
a) l'Assemblea dei soci;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Presidente;
d) il Collegio dei Revisori.
L'ASSEMBLEA DEI SOCI
ART. 16 - Le Assemblee
sono ordinarie e straordinarie.
L'Assemblea ordinaria sarà tenuta
almeno una volta all'anno entro la fine di aprile per
l'approvazione dei bilanci preventivo e consuntivo e sarà
valida con l'intervento di almeno la metà più uno dei
soci. L'Assemblea in seconda convocazione sarà valida
qualunque sia il numero dei soci intervenuti e dovrà
essere convocata per almeno 1 ora dopo quella in prima
convocazione.
Identica normativa vale per l'Assemblea
straordinaria.
L'Assemblea, a norma di legge, è
considerata straordinaria quando si riunisce per
deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo e
statuto, sullo scioglimento dell'Associazione, sulla
nomina e sui poteri dei liquidatori.
Potranno essere tenute assemblee
straordinarie a misura che i bisogni dell'Associazione lo
richiedano e su richiesta firmata di non meno di 1/5 dei
soci.
ART. 17 - Le convocazioni
dell'Assemblea saranno fatte dal Presidente, sentito il
Consiglio Direttivo, mediante avviso pubblico da
affiggersi almeno una settimana prima presso la sede
dell'Associazione, indicando in esso avviso l'ordine del
giorno e mediante avviso scritto ai soci presso il loro
domicilio eletto al momento dell'iscrizione.
L'Assemblea eleggerà tra i presenti il
Presidente dell'Assemblea stessa, il quale sarà assistito
dal segretario dell'Associazione.
Ogni socio collettivo ha diritto ad
esprimere un solo voto nelle assemblee, attraverso una
persona che lo rappresenta.
La deliberazioni dell'Assemblea sono
prese a maggioranza dei presenti.
All'atto della convocazione il
Consiglio Direttivo stabilisce se per l'elezione dei
consiglieri e per altri punti all'ordine del giorno sia
valido anche il voto per corrispondenza secondo le
modalità che verranno di volta in volta stabilite.
IL CONSIGLIO DIRETTIVO
ART. 18 - Il Consiglio
Direttivo è composto da 5, da 7, da 9 o da 11 membri
scelti tra i soci che abbiano almeno un anno di
anzianità. Essi vengono eletti dall'Assemblea nel numero
fissato nel corso dell'Assemblea ordinaria precedente
quella in cui si svolgono le elezioni e restano in carica
quattro anni.
Ogni socio potrà esprimere un numero
di preferenze pari a un terzo degli eligendi arrotondato
all'intero più vicino.
Il primo Consiglio Direttivo verrà
eletto nell'atto costitutivo e resterà in carica due
anni.
ART. 19 - Il Consiglio
Direttivo eleggerà nel suo seno il Presidente, un Vice
Presidente, un Segretario, un Tesoriere, i quali potranno,
qualora l'Assemblea lo decida e ne determini i compiti,
funzionare anche da Comitato Esecutivo.
ART. 20 - Il Consiglio
Direttivo è investito dei più ampi poteri per la
gestione dell'Associazione. Spettano, pertanto, a titolo
esemplificativo al Consiglio Direttivo:
a) curare l'esecuzione delle
deliberazioni dell'Assemblea;
b) compiere tutti gli atti necessari
agli scopi dell'Associazione;
c) deliberare circa l'ammissione, il
recesso, la decadenza e l'esclusione dei soci;
d) compiere tutti gli atti e le
operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione,
fatta eccezione soltanto a quelli che, per disposizioni
della legge e del presente Statuto, siano riservati
all'Assemblea generale, e redigere il bilancio consuntivo
e preventivo.
IL PRESIDENTE
ART. 21 - Il Presidente
del Consiglio Direttivo ha la rappresentanza e la firma
sociale.
Egli è perciò autorizzato a
riscuotere, da Pubbliche Amministrazioni o da Privati,
pagamenti di qualsiasi natura ed a qualsiasi titolo,
rilasciandone liberatorie quietanze.
Egli ha anche la facoltà di nominare
avvocati e procuratori nelle liti attive e passive
riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi Autorità
Giudiziaria ed Amministrativa ed in qualunque grado di
giurisdizione.
Previa autorizzazione del Consiglio
può delegare i propri poteri in tutto o in parte al Vice
Presidente o ad un membro del Consiglio.
In casi di assenza o impedimento del
Presidente tutte le di lui funzioni spettano al Vice
Presidente.
COLLEGIO DEI REVISORI
ART. 22 - Il controllo
contabile dell'Associazione spetta a un Collegio di
Revisori, anche non soci, composto da tre membri eletti
dall'Assemblea che ne designerà il Presidente.
SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE
ART. 23 - In caso di
cessazione dell'Associazione l'intero patrimonio sociale
deve essere devoluto al Dipartimento di Matematica
dell'Università di Genova.
DISPOSIZIONI GENERALI
ART. 24 - Per quanto non
previsto dal presente Statuto vangono le disposizioni del
vigente Codice Civile.
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