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STATUTO


    ART. 1 - È costituita l'Associazione A.L.I.MA. "Associazione Ligure per l'Insegnamento della Matematica" con sede in Genova Via Dodecaneso n. 35 presso il Dipartimento di Matematica dell'Università di Genova.

    ART. 2 - L'Associazione A.L.I.MA. Associazione Ligure per l'Insegnamento della Matematica, che nel presente Statuto per brevità sarà indicata con il nome di "Associazione", non ha scopo di lucro.
    Essa si prefigge le seguenti finalità culturali da esercitarsi esclusivamente nel territorio della Regione Liguria e precisamente: l'approfondimento delle problematiche relative all'insegnamento della matematica; l'aggiornamento professionale dei Docenti di matematica, anche in collaborazione con istituzioni scolastiche, enti locali e biblioteche ed altri enti e associazioni sul territorio; la diffusione della cultura matematica.
    L'Associazione potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopraelencate, nonchè compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni necessarie ed utili alla realizzazione degli scopi prefissati e, comunque, sia direttamente sia indirettamente attinenti ai medesimi.
    L'Associazione non è costituita in sezioni; tuttavia i soci che svolgono la propria attività in una medesima area territoriale possono, previo coordinamento con il Consiglio Direttivo, svolgere attività in modo autonomo.

    SOCI
    ART. 3 - I soci si dividono in due categorie:
    a) soci individuali e b) soci collettivi (ad esempio Scuole). Possono essere soci tutte le persone o gli enti che intendano contribuire concretamente alle finalità dell'Associazione.

    ART. 4 - Gli aspiranti soci dovranno presentare domanda di ammissione per iscritto indirizzandola al Consiglio Direttivo dell'Associazione.
    La domanda dei soci individuali dovrà essere sottoscritta almeno da un socio presentatore.
    Sulla domanda di ammissione deciderà il Consiglio Direttivo.

    ART. 5 - La qualità di socio si perde per recesso, decadenza, esclusione o per causa di morte.
    Il socio che non adempia agli impegni di versamento delle quote previste entro sei mesi dall'iscrizione e, per gli anni successivi, dall'inizio dell'anno solare, potrà essere considerato receduto, con delibera del Consiglio Direttivo.

    ART. 6 - Oltre che nei casi previsti dalla Legge può recedere il socio che:
    a) abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
    b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi dell'Associazione.
    Spetta al Consiglio Direttivo constatare de ricorrano i motivi che, a norma di legge e del presente Statuto, legittimino il recesso.

    ART. 7 - La decadenza è pronunciata dal Consiglio nei confronti dei soci interdetti o inabilitati, e nei confronti di quelli che vengono a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità del precedente art. 6.

    ART. 8 - L'esclusione del socio può aver luogo per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge.

    ART. 9 - Le deliberazioni prese in materia di recesso, decadenza ed esclusione debbono essere comunicate ai soci che ne sono l'oggetto mediante raccomandata.

    PATRIMONIO SOCIALE
    ART. 10 - Il patrimonio sociale è costituito:
    - dalle quote sociali, annualmente stabilite dal Consiglio Direttivo, da oblazioni di soci e Privati, sovvenzioni, donazioni, sponsorizzazioni, contributi ed introiti che a qualsiasi titolo dovessero pervenire da Enti pubblici o privati;
    - dal patrimonio immobiliare e mobiliare dell'Associazione.

    ART. 11 - Le quote annuali dovranno essere versate per intero entro il 30 giugno di ogni anno.

    ART. 12 - L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

    ART. 13 - Entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale si terrà l'Assemblea ordinaria dei soci per discutere il bilancio e le altre pratiche iscritte all'ordine del giorno. In particolare l'Assemblea dovrà deliberare la destinazione degli eventuali fondi residui a disposizione.

    ART. 14 - Nessun utile potrà essere distribuito ai soci.

    ART. 15 - Sono organi dell'Associazione:
    a) l'Assemblea dei soci;
    b) il Consiglio Direttivo;
    c) il Presidente;
    d) il Collegio dei Revisori.

    L'ASSEMBLEA DEI SOCI
    ART. 16 - Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.
    L'Assemblea ordinaria sarà tenuta almeno una volta all'anno entro la fine di aprile per l'approvazione dei bilanci preventivo e consuntivo e sarà valida con l'intervento di almeno la metà più uno dei soci. L'Assemblea in seconda convocazione sarà valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti e dovrà essere convocata per almeno 1 ora dopo quella in prima convocazione.
    Identica normativa vale per l'Assemblea straordinaria.
    L'Assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo e statuto, sullo scioglimento dell'Associazione, sulla nomina e sui poteri dei liquidatori.
    Potranno essere tenute assemblee straordinarie a misura che i bisogni dell'Associazione lo richiedano e su richiesta firmata di non meno di 1/5 dei soci.

    ART. 17 - Le convocazioni dell'Assemblea saranno fatte dal Presidente, sentito il Consiglio Direttivo, mediante avviso pubblico da affiggersi almeno una settimana prima presso la sede dell'Associazione, indicando in esso avviso l'ordine del giorno e mediante avviso scritto ai soci presso il loro domicilio eletto al momento dell'iscrizione.
    L'Assemblea eleggerà tra i presenti il Presidente dell'Assemblea stessa, il quale sarà assistito dal segretario dell'Associazione.
    Ogni socio collettivo ha diritto ad esprimere un solo voto nelle assemblee, attraverso una persona che lo rappresenta.
    La deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei presenti.
    All'atto della convocazione il Consiglio Direttivo stabilisce se per l'elezione dei consiglieri e per altri punti all'ordine del giorno sia valido anche il voto per corrispondenza secondo le modalità che verranno di volta in volta stabilite.

    IL CONSIGLIO DIRETTIVO
    ART. 18 - Il Consiglio Direttivo è composto da 5, da 7, da 9 o da 11 membri scelti tra i soci che abbiano almeno un anno di anzianità. Essi vengono eletti dall'Assemblea nel numero fissato nel corso dell'Assemblea ordinaria precedente quella in cui si svolgono le elezioni e restano in carica quattro anni.
    Ogni socio potrà esprimere un numero di preferenze pari a un terzo degli eligendi arrotondato all'intero più vicino.
    Il primo Consiglio Direttivo verrà eletto nell'atto costitutivo e resterà in carica due anni.

    ART. 19 - Il Consiglio Direttivo eleggerà nel suo seno il Presidente, un Vice Presidente, un Segretario, un Tesoriere, i quali potranno, qualora l'Assemblea lo decida e ne determini i compiti, funzionare anche da Comitato Esecutivo.

    ART. 20 - Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione. Spettano, pertanto, a titolo esemplificativo al Consiglio Direttivo:
    a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
    b) compiere tutti gli atti necessari agli scopi dell'Associazione;
    c) deliberare circa l'ammissione, il recesso, la decadenza e l'esclusione dei soci;
    d) compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatta eccezione soltanto a quelli che, per disposizioni della legge e del presente Statuto, siano riservati all'Assemblea generale, e redigere il bilancio consuntivo e preventivo.

    IL PRESIDENTE
    ART. 21 - Il Presidente del Consiglio Direttivo ha la rappresentanza e la firma sociale.
    Egli è perciò autorizzato a riscuotere, da Pubbliche Amministrazioni o da Privati, pagamenti di qualsiasi natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.
    Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria ed Amministrativa ed in qualunque grado di giurisdizione.
    Previa autorizzazione del Consiglio può delegare i propri poteri in tutto o in parte al Vice Presidente o ad un membro del Consiglio.
    In casi di assenza o impedimento del Presidente tutte le di lui funzioni spettano al Vice Presidente.

    COLLEGIO DEI REVISORI
    ART. 22 - Il controllo contabile dell'Associazione spetta a un Collegio di Revisori, anche non soci, composto da tre membri eletti dall'Assemblea che ne designerà il Presidente.

    SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE
    ART. 23 - In caso di cessazione dell'Associazione l'intero patrimonio sociale deve essere devoluto al Dipartimento di Matematica dell'Università di Genova.

    DISPOSIZIONI GENERALI
    ART. 24 - Per quanto non previsto dal presente Statuto vangono le disposizioni del vigente Codice Civile.

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